TURSI – La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la regione Basilicata, presidente Francesco Paolo Romanelli, consigliere relatore Massimo Gagliardi e il consigliere Giuseppe Tagliamonte, ha sentenziato mercoledì 11 luglio (n. 41/2018), assolvendo Giuseppe Veneziano, difeso dall’avv. Nicol Gulfo, e Filomena Sanquirico, entrambi funzionari del comune di Tursi, dall’accusa di aver indebitamente autorizzato il pagamento degli oneri previdenziali in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per conto del sindaco pro tempore, avv. Labriola (2010-15).
Scrive la Corte dei conti: “Veneziano, in qualità di Funzionario Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, incaricato di attendere all’iter per la definizione e liquidazione degli oneri previdenziali in favore del predetto ente previdenziale per conto del Sindaco pro tempore, dall’aprile 2010 al maggio 2015… E questo, pur in contrasto con le disposizioni contenute all’art. 86, primo e secondo comma del TUEL e con le precise indicazioni interpretative fornite dalla nota diramata dalla Prefettura di Matera in data 12/5/2014 e dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo (oltre che da tutta la coeva e successiva giurisprudenza consultiva della stessa Magistratura contabile)”.
Allo stesso modo, poi, l’altra imputata Sanquirico, in qualità di Responsabile interprocedimentale del Servizio del Personale. La Corte dei Conti ha sentenziato per l’assoluzione dei due funzionari amministrativi, proprio perché ci si trova nella incertezza di un quadro normativo e interpretativo di riferimento: “Infatti, il paradigma interpretativo adottato, considerato che esso esprime solo una delle possibili opzioni configurabili, non è capace di fondare un giudizio di responsabilità contabile… nel cui ambito la riscontrata ed oggettiva incertezza interpretativa di cui trattasi, è tale da escludere in radice il disvalore soggettivo della condotta sul piano dell’asserita colpa grave”.
In conclusione, il Collegio ritiene che “non possa considerarsi connotata da colpa grave una condotta di servizio che, pur contraria ad alcuni indirizzi emersi in sede consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, si conformi tuttavia ai diversi canoni interpretativi adottati dal giudice ordinario ed assunti dall’ente locale. Dunque, quanto accaduto non denota una condotta gravemente colpevole dei vocati in giudizio. Pertanto i convenuti vanno mandati assolti per insussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave”.
Salvatore Verde